MANAGER E REVISORI DEI CONTI NOMINATI DAL PD OBBLIGATI A FINANZIARE IL PARTITO

Il presidente regionale dei democratici, Salvatore Spitaleri o non conosce il Regolamento finanziario del suo partito o mente sapendo di mentire. Quelle che Spitaleri definisce quote differenziate per poi correggersi e chiamarle “erogazioni liberali” al partito sono, o sono state tutt’altro. Infatti, questa pratica è espressamente prevista – con tanto di sanzioni in caso di mancato versamento – dal Regolamento finanziario del Pd del Friuli Venezia Giulia, approvato nel 2011, quando il segretario regionale era Debora Serracchiani, dal Direttivo di cui facevano già parte gli attuali assessori Bolzonello e Shaurli, parlamentari come Gianna Malisani e Lodovico Sonego, i sindaci di Trieste e Aquileia Cosolini e Scarel, i vice sindaci di Udine e Fagagna Martinez e Pecile e altri esponenti di spicco del Pd come Adele Pino, Laura Famulari, Giorgio Rossetti, Ester Pacor e Andrea Plazzotta.

Ecco cosa prevede testualmente il Regolamento che si può reperire sui siti internet del Partito: non ci si limita solo agli eletti e agli iscritti a vari livelli, che come ormai è risaputo destinano mensilmente una parte della loro indennità al Pd, motivo per cui è sempre stato bocciato ogni nostro tentativo di abbassare le indennità consiliari. La norma inserita riguarda anche “i designati e nominati in qualità di presidenti, amministratori, consiglieri di indirizzo, revisori dei conti ecc., in enti, società, consorzi, aziende, autorità, fondazioni ecc.,” i quali “sono tenuti a versare al Partito democratico del rispettivo livello di nomina una percentuale dell’indennità lorda percepita pari al 10%”. Il rispetto di tali norme è “condizione necessaria per essere candidato a una delle successive competizioni elettorali, o designato in altri enti pubblici o società a partecipazione pubblica e/o in organizzazioni di vario livello del Partito”.

A differenza di quanto sta emergendo in queste ore in altre parti d’Italia, in Friuli Venezia Giulia quindi, persino i revisori dei conti di nomina Dem, sarebbero tenuti a versare “l’obolo” al partito e sottoposti al ricatto. Un fatto inaudito visto quanto previsto dalla legge (D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche) e dal codice deontologico dei revisori legali in Italia ma anche a livello internazionale. Il revisore, infatti, deve esercitare in piena indipendenza ed autonomia utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle norme vigenti, le proprie conoscenze e la capacità di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e situazioni. Inoltre, con riferimento alla indipendenza, l’art. 10 e l’art. 10 bis del D.Lgs. 39/2010 stabilisce in generale che il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Se i revisori nominati dal Pd hanno rispettato i vincoli imposti dal Regolamento, versando al partito una quota dei loro compensi, di fatto le revisioni firmate da questi professionisti sono state fatte in violazione della legge.

Come può essere indipendente un revisore di conti, nominato dal Partito democratico, costretto a versare allo stesso partito il 10% dei propri compensi? Tanto per fare un esempio di strettissima attualità, Giulia Nogherotto può conciliare il ruolo di tesoriere del Pd di Gorizia con quello di presidente – appena confermato – del Collegio sindacale di Mediocredito?

Ammesso che come afferma Spitaleri adesso non ci sarebbe alcun obbligo di questo tipo, se il Regolamento finanziario del Pd Fvg fosse stato applicato in passato, saremmo di fronte a un fatto gravissimo. Ricordiamo che a sostenerlo non è il solo MoVimento 5 Stelle. Persino l’esponente dei Dem e presidente nazionale dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) Antonio Decaro, definisce “estorsiva” la norma che impone ai manager pubblici nominati dai Dem di finanziare il partito con una tassa sul compenso o sul gettone di presenza: figuriamoci poi se tale balzello venisse esteso anche ai revisori. Tutto questo avrebbe comportato una montagna di soldi dei cittadini che è finita nelle casse del partito, vista la quantità di nomine che il Pd gestisce su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e ora i vertici o tacciono o mentono affermando che questa usanza in auge ai tempi della vecchia DC, di cui evidentemente ben conoscono i meccanismi, “non si è tradotta nel regolamento del PD”. In Trentino queste erogazioni dovevano esser pubblicate sul sito internet, a noi basta vederle per sapere se qualche manager o revisore ha versato diligentemente quanto previsto.

Se invece dobbiamo credere alle parole di Spitaleri e tali norme non sono mai state applicate, i politici di professione che le hanno approvate devono spiegare ai cittadini perché il Pd approvi regolamenti finanziari che poi risultano carta straccia. Quale credibilità può avere un partito che non riesce ad applicare neanche i propri regolamenti?

Noi ringraziamo Spitaleri per aver voluto metterci la faccia, dimenticandosi di quel che prevede il suo regolamento, ma noi in realtà abbiamo già interrogato la giunta regionale. Sulla vicenda la presidente Serracchiani resta in rigoroso silenzio così come gli assessori regionali Shaurli e Bolzonello. Eppure sono due possibili candidati nel 2018 alla guida della Regione che in passato, durante i loro precedenti incarichi istituzionali, si sono trovati a gestire queste “erogazioni liberali”. Agli occhi dei cittadini sembra l’ennesimo stratagemma per usare soldi pubblici per finanziare il partito.

Riferimenti legislativi
 Dlgs 39/2010

Art. 10

1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla societa' di revisione legale.
 2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale non effettua la revisione legale di una societa' qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale risulti compromessa.

Art. 10-bis
 1. Il revisore legale o la societa' di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:
 a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettivita' di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;
 b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
 c) la disponibilita' di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;
 d) nel caso di societa' di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135; a norma dell'articolo 27, comma 9, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al presente articolo, come modificato dal citato d.lgs. 135/2016 , non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle societa' sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.